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Licenziamento del lavoratore per mancata formazione
Licenziamento del lavoratore per mancata formazione
Secondo la Suprema Corte è legittimo licenziamento del lavoratore che si rifiuta di partecipare ai corsi sulla sicurezza.Il nuovo anno viene inaugurato con una sentenza della Suprema Corte, che respinge il ricorso di un lavoratore licenziato dalla propria azienda per non aver frequentato i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questo caso, le motivazioni della sentenza sono riconducibili essenzialmente a due punti.
Il primo riguarda la duplice natura dell’obbligo, che si configura di natura sia penale che contrattuale. Per questa sua seconda natura, una grave violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e fedeltà ovvero delle regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., è tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione del licenziamento irrogata dalla società.
Il secondo punto su cui si basa la motivazione della sentenza è la contestazione della recidiva, in riferimento a due analoghi casi precedentemente contestati al lavoratore.
Dunque, la somma di queste due argomentazioni ha indotto la Suprema Corte a rigettare il ricorso del lavoratore, dichiarando il licenziamento legittimo.
In effetti, la formazione e l’informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto, sono i veri strumenti efficaci che il lavoratore può utilizzare per evitare infortuni e malattie professionali durante l’attività lavorativa.
Il loro mancato utilizzo comporta la responsabilità dei diversi attori della sicurezza. Lavoratori inclusi.
In questo caso, le motivazioni della sentenza sono riconducibili essenzialmente a due punti.
Il primo riguarda la duplice natura dell’obbligo, che si configura di natura sia penale che contrattuale. Per questa sua seconda natura, una grave violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e fedeltà ovvero delle regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., è tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione del licenziamento irrogata dalla società.
Il secondo punto su cui si basa la motivazione della sentenza è la contestazione della recidiva, in riferimento a due analoghi casi precedentemente contestati al lavoratore.
Dunque, la somma di queste due argomentazioni ha indotto la Suprema Corte a rigettare il ricorso del lavoratore, dichiarando il licenziamento legittimo.
In effetti, la formazione e l’informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto, sono i veri strumenti efficaci che il lavoratore può utilizzare per evitare infortuni e malattie professionali durante l’attività lavorativa.
Il loro mancato utilizzo comporta la responsabilità dei diversi attori della sicurezza. Lavoratori inclusi.
Prossimi Corsi di formazione
Le date dei corsi presenti nel calendario si intendono come definitive e confermate.
Per maggiori informazione la nostra segreteria è disponibile telefonicamente e attraverso email dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 17.30.
Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Medio 10 Dicembre 2024 | 9:00-18:00 | Aggiornamento Antincendio | (Agg.) Rischio Medio (L2): martedì 10 Dicembre 2024 | 12:00-18:00 | Addetto Primo Soccorso | Giovedì 9 e Giovedì 16 Gennaio 2025 | 9:00-18:00 e 14:00-18:00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Giovedì 12 Dicembre 2024 (sessione straordinaria) | 09:00-13:00 | RLS | Mercoledì: 05, 12, 19, 26 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento RLS | Agg RLS (4 ore): Lunedì 9 Dicembre 2024 | 09:00-13:00 | Preposto alla sicurezza | Mercoledì 5 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Dirigente per la sicurezza | Mercoledì 5 e 12 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Lavoratori | Aggiornamento Lavoratori 9 Dicembre 2024 | 9:00-16:00 |
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