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Attestati di formazione falsi
Attestati di formazione falsi
La sentenza della Cassazione Penale, Sez.VII, 17 aprile 2019 n.16715 chiarisce le responsabilità in caso di falsa attestazione di formazione in materia SLL.La Cassazione Penale, Sez.VII, ha emesso la sentenza n.16715 del 17 aprile 2019, dove al datore di lavoro di una ditta edile, a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell’autorità competente nell'ambito di accertamenti per un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, è stato contestato il reato di falso in atto pubblico relativamente alla formazione specifica dell’infortunato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Siamo alle solite, le ditte, poco serie, non fanno fare la formazione ai propri dipendenti e una volta che per diversi motivi viene chiesta evidenza degli adempimenti realmente effettuati, questi pur di non incorrere in pesanti sanzioni fanno anche “carte false”.
Che sia pieno di mariuoli disposti a tutto pur di continuare a lavorare male come hanno sempre fatto è pacifico. Ma, se le istituzioni la smettessero di andare ancora avanti a carte bollate e attivassero questo benedetto libretto formativo del cittadino non ci sarebbe più l’onere della prova e gli enti preposti al controllo avrebbero già sui loro terminali la presenza o meno di attestazione formativa di tutti i lavoratori.
In questo modo magari non ci sarebbe il reato perché mancherebbe la tentazione.
In allegato la sentenza integrale.
Siamo alle solite, le ditte, poco serie, non fanno fare la formazione ai propri dipendenti e una volta che per diversi motivi viene chiesta evidenza degli adempimenti realmente effettuati, questi pur di non incorrere in pesanti sanzioni fanno anche “carte false”.
Che sia pieno di mariuoli disposti a tutto pur di continuare a lavorare male come hanno sempre fatto è pacifico. Ma, se le istituzioni la smettessero di andare ancora avanti a carte bollate e attivassero questo benedetto libretto formativo del cittadino non ci sarebbe più l’onere della prova e gli enti preposti al controllo avrebbero già sui loro terminali la presenza o meno di attestazione formativa di tutti i lavoratori.
In questo modo magari non ci sarebbe il reato perché mancherebbe la tentazione.
In allegato la sentenza integrale.
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Cass. Pen. Sez.VII n.16715 Sentenza della Cassazione Penale, Sez.VII, 17 aprile 2019 n.16715 |
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