Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria
Sono obbligate a designare un medico competente tutte le aziende in cui esistano lavorazioni per le quali la legge impone la necessità di un controllo sanitario dei lavoratori. Al medico competente spetta l’accertamento periodico dello stato di salute dei lavoratori esposti a determinate situazioni di rischio, a cura e spese dell’Azienda, ma il Medico agisce nell’interesse del lavoratore, al quale comunica direttamente la propria valutazione del suo stato e la sua idoneità o inidoneità al lavoro. Il medico competente è tenuto al segreto professionale e non può quindi diffondere le proprie diagnosi se non in forma anonima e collettiva.
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio. Il medico inoltre alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio fornendogli le dovute informazioni riguardo la necessità di conservazione. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni.
Oltre le visite mediche, il medico competente deve visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per accertare l’eventuale esistenza di situazioni di pericolo; deve partecipare al processo di valutazione dei rischi e alla definizione della periodicità del monitoraggio ambientale; deve collaborare alla predisposizione, quando necessario, di un servizio di pronto soccorso interno.
Il Medico Competente è un dottore in medicina in possesso di una delle seguenti specializzazioni: medicina del lavoro, medicina legale e delle assicurazioni, igiene industriale.
Il D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4 prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” per le mansioni elencate nella Legge 125/01. Nelle attività lavorative elencate da tale normativa è vietata l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche. La normativa non stabilisce dunque un limite di alcolemia. Il medico competente ha la possibilità di effettuare test alcolimetrici, non come esami di screening, ma per confermare o escludere a fini preventivi condizioni in grado di determinare eventuali comportamenti dannosi per sé o per gli altri.
È in vigore la normativa che rende obbligatori i test anti-droga per molte categorie di lavoratori, al fine di accertare l’eventuale consumo di sostanze stupefacenti e prevenire incidenti collegati allo svolgimento del lavoro. Il Provvedimento del 18/09/2008 recepisce quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi. In particolare si fa riferimento alle attività che riguardano il settore trasporto (autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci come carrelli elevatori, ecc.). Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici.
In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore è temporaneamente considerato inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.
Qualora anche gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, sarà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro per la tempestiva cessazione dell’attività lavorativa.
In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.
I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.
Approfondimenti |
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Corso | Date | Orari | Addetto Antincendio | Rischio Medio 10 Dicembre 2024 | 9:00-18:00 | Aggiornamento Antincendio | (Agg.) Rischio Medio (L2): martedì 10 Dicembre 2024 | 12:00-18:00 | Addetto Primo Soccorso | Giovedì 9 e Giovedì 16 Gennaio 2025 | 9:00-18:00 e 14:00-18:00 | Aggiornamento Primo Soccorso | Giovedì 12 Dicembre 2024 (sessione straordinaria) | 09:00-13:00 | RLS | Mercoledì: 05, 12, 19, 26 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Aggiornamento RLS | Agg RLS (4 ore): Lunedì 9 Dicembre 2024 | 09:00-13:00 | Preposto alla sicurezza | Mercoledì 5 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Dirigente per la sicurezza | Mercoledì 5 e 12 Marzo 2025 | 9:00-18:00 | Lavoratori | Aggiornamento Lavoratori 9 Dicembre 2024 | 9:00-16:00 |
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