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Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, anche con le sue successive integrazioni e modificazioni, ha introdotto nella normativa italiana la cosiddetta "responsabilità amministrativa delle imprese" per alcuni reati commessi da amministratori, manager o dipendenti. Quindi la responsabilità giuridica per alcuni tipi di reati non è più soltanto in capo alle persone fisiche che hanno commesso il reato ma anche alle persone giuridiche come le imprese (nella norma indicate come enti).
Infatti i destinatari di tale Decreto sono gli enti dotati e non di personalità giuridica, quindi tutte le imprese ad esclusione solo di quelle individuali.
I principali reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 non sono solo quelli verso le Pubbliche Amministrazioni (come truffa, concussione, corruzione, etc) e i reati societari (ad esempio falso in bilancio, false comunicazioni sociali, etc), ma anche i reati relativi alle lesioni personali e all'omicidio correlati con la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'impresa può essere esentata dalla responsabilità, se e solo se, fornisce prova di aver adottato con efficacia modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di vigilare sull'osservanza di tali modelli e soprattutto se l'ente riesce a provare che il reato è stato attuato da un soggetto che abbia eluso volontariamente ed in maniera fraudolenta i modelli di organizzazione e controllo.
Le sanzioni previste per i reati considerati dal Decreto 231/01 sono molto severe e possono prevedere:
• sanzioni pecuniarie;
• sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
• confisca;
• pubblicazione della sentenza.
Quindi le sanzioni per gli enti introdotte dal Decreto Legislativo 231/01 colpiscono il patrimonio delle imprese in maniera diretta tramite sanzioni pecuniarie, o in maniera indiretta tramite, l'interdizione dall’esercizio dell’attività.
L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in grado di esimere gli enti dalle responsabilità amministrative è facoltativa e non obbligatoria; ma poichè la mancata adozione del modello espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti, l’adozione del modello organizzativo diviene necessaria se si vuole beneficiare dell’esimente.
Il modello organizzativo per essere giudicato efficacie ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa deve avere le seguenti caratteristiche:
1. deve essere gestito con continuità, curandone l’aggiornamento a seguito di modifiche organizzative e normative;
2. deve essere effettuato periodicamente un monitoraggio dell’efficacia;
3. deve esserne verificata l’osservanza con riferimento alle aree a rischio.
Sistemi di gestione in attività; ad alto rischio di incidente rilevante
Questo documento, a cura di Giuseppe Ferrari (A.R.P.A.L., Dipartimento di Genova), affronta i principali scopi e potenzialità di un SGSL.
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